NORMATIVE EUROPEE

tra regolamento priips e direttiva idd

Autori: Avv. Guerino Cipriano – Deloitte Studio legale Associato
ASSINEWS 280 – novembre 2016

Il legislatore italiano è stato, per una volta, precursore,  quando, nella legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (Legge sul  risparmio), seguita a un periodo di scandali finanziari che  avevano interessato diverse economie occidentali evolute  (tra cui l’Italia), ha introdotto nell’ordinamento la nozione  di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”,  riconoscendo in tal modo dignità normativa al fenomeno,  già vivo in quegli anni, degli investimenti finanziari offerti  dalle compagnie assicurative sotto il nomen juris di polizza  assicurativa sulla vita.  L’intervento legislativo in questione (con una legge – in questi  giorni doveroso ricordarlo – promulgata dal Presidente  Ciampi) si sarebbe rivelato quanto mai pregnante negli anni  a venire, stante, da un lato, l’evoluzione, in termini di ingegneria  finanziaria di prodotto, che avrebbero avuto le polizze  vita unit e index linked (anche grazie alla spinta propulsiva  derivante dall’inclusione di tali contratti nel novero delle operazioni  di “assicurazione” ad opera dell’allora nuovo Codice  delle assicurazioni), e dall’altro lato, l’avvio di un periodo  storico di turbolenze nel rapporto tra investitore e offerente  con la conseguente emersione di sempre maggiori istanze  sistemiche di tutela e protezione del “contraente debole”.  L’introduzione della nozione di “prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione” ha consentito poi di distinguere,  sul piano della ricaduta della nozione stessa a livello di normativa  primaria e regolamentare di settore (cfr. testo unico della  finanza e provvedimenti attuativi delle autorità di vigilanza),  due differenti regimi di tutela per il contrante-investitore, a  seconda che egli sottoscriva una polizza vita “tradizionale”  oppure una polizza vita qualificabile come “prodotto finanziario”.  E, laddove nell’invocare l’uno o l’altro assetto di norme  a sostegno delle proprie ragioni,  siano sorti dei dubbi circa la reale  qualificazione del contratto sottoscritto,  è intervenuta la giurisprudenza,  che, in questi anni, non ha  mancato di tracciare un solco tra  assicurazione e investimento, fondando  le proprie argomentazioni  sui caratteri essenziali dell’assicurazione  sulla vita, individuati, da  ultimo nella sentenza della Corte  di Cassazione Civile n. 8412 del  24 aprile 2015, nello “scopo di  previdenza, l’alea, l’ancoraggio  del premio al rischio demografico,  la durata prolungata”.

Nello scenario descritto viene a  porsi, in totale sintonia di intenti,  il legislatore dell’Unione Europea,  il quale ha risposto all’esigenza di  una chiara distinzione tra assicurazione sulla vita e investimento  finanziario offerto da operatori di  assicurazione con un approccio  mirato a garantire, sul piano sistematico, l’integrazione reciproca tra i diversi campi normativi interessati. E il primo segnale di ciò  è rappresentato dalla circostanza  che il legislatore dell’UE ha scelto  di tracciare la propria politica legislativa in tema di prodotti assicurativi-finanziari  (a cui quindi dovranno ispirarsi i successivi  interventi dell’Unione stessa, dei legislatori  nazionali e delle European Supervisory Authorities)  nella Direttiva 2014/65/UE (la c.d. MIFID  II), ossia nel contesto di una disciplina a largo  spettro d’azione, che persegue l’obiettivo, per  suo stesso enunciato (cfr. considerando n. 13),  di introdurre una regolamentazione organica  delle operazioni su strumenti finanziari indipendentemente  dai metodi di negoziazione  utilizzati. In particolare, rileva, a tale fine, il  considerando n. 87 della direttiva in parola, ove  è affermato il principio secondo cui i requisiti  di protezione degli investitori da essa dettati  dovrebbero essere applicati in condizioni di  parità agli “investimenti preassemblati in contratti  assicurativi” in quanto questi ultimi sono  messi a disposizione dei consumatori come  potenziali “alternative agli strumenti finanziari  o in sostituzione degli stessi”.

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