Nel caso di lavoratori esposti al rischio rapine, l’osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’adozione delle correlative misure di sicurezza c.d. innominate, sicché incombe su quest’ultimo l’onere di far risultare l’adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016 n. 21901

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