Scatta il reato di omicidio colposo per controlli incompleti
Pagina a cura di Cinzia De Stefanis

Risponde di omicidio colposo il tecnico che controllando una caldaia ometta di certificarne le carenze funzionali tali da cagionare la morte del proprietario dell’immobile. Il tecnico, dopo aver riscontrato le carenze tecniche avrebbe dovuto diffidare l’occupante dal suo utilizzo, indicano le operazioni necessarie per il ripristino delle «condizioni di sicurezza».

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44968 in merito alla responsabilità di un tecnico manutentore nella fase di revisione di una caldaia difettosa.

Il fatto. I giudici di piazza Cavour condannavano per omicidio colposo omissivo (articoli 40, 110 e 589 codice penale) il tecnico inidoneo a effettuare la manutenzione e i controlli di legge di una caldaia. Quest’ultimo infatti, dopo aver effettuato il controllo della caldaia nel rapporto di controllo, in violazione di quanto prescritto nella normativa UNI 1729 e dal dlgs n. 192/2005 (allegato G), dichiarava come positive le seguenti voci di verifica:

– «idoneità locale di installazione»;

– «adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione»;

– aperture di ventilazione libere da ostruzioni»;

-«verifica efficienza evacuazione fumi», nonostante la caldaia fosse di tipo B (aperta), e fosse ubicata in un locale chiuso da vetrate con superficie di aerazione permanente provvista di griglia ostruita da grassi e polvere e nonostante fosse stato riscontrato un valore di Co (monossido di carbonio, ndr) pari a 198.

Ometteva altresì nello spazio «raccomandazioni e prescrizioni» di prescrivere un qualche tipo di intervento in merito alla tipologia del locale, inadatto per caldaie tipo B.

Il proprietario dell’immobile decedeva a seguito di collasso cardiorespiratorio terminale da asfissia acuta da inibizione dei centri del respiro in seguito all’intossicazione di monossido di carbonio . La quantità di monossido di carbonio, a causa del cattivo funzionamento della caldaia stessa e dell’inidoneità del locale in cui la caldaia era ubicata, risultava in quantità estremamente elevata e superiore alla soglia di letalità.

Il Collegio di appello aveva confermato il giudizio di colpevolezza del Tribunale ritenendo innanzitutto sussistente una condotta inosservante delle regole tecniche del settore, come stabilite dalla specifica normativa (Dlgs 192/2005, Dpr n. 412/93 e relativi allegati, costituenti attuazione della direttiva 2002/91/CE) e, in particolare, quanto al ruolo del manutentore, veniva sottolineato che nel primo rapporto tecnico egli aveva attestato che il locale di installazione non era idoneo per caldaie tipo B», senza esercitare il potere di diffida o la messa fuori servizio espressamente previsto dalla normativa vigente.

Il tecnico della revisione della caldaia ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della decisione, sulla premessa che la Corte di appello, appiattendosi sulla posizione del giudice di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto che i tecnici manutentori abbiano il potere e l’obbligo di ordinare al proprietario della caldaia di interromperne l’esercizio allorché rilevino l’immediato pericolo alle persone, agli animali alle cose, senza indicare quale sia la situazione idonea a integrare tale pericolo immediato: mancherebbe infatti una norma prescrittiva di riferimento.

Il tecnico secondo i cassazionisti aveva riscontrato carenze tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell’impianto, dopo aver messo fuori servizio l’apparecchio e diffidato l’occupante dal suo utilizzo, avrebbe dovuto indicare le operazioni necessarie per la messa a norma e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nulla di tutto ciò era stato fatto, con la conseguente inevitabile sussistenza in capo al tecnico di profili di colpa specifica, connessa all’obbligo del tecnico di chiudere l’impianto controllato nei casi di pericolo, oltre a profili di colpa generica, per imperizia e negligenza del manutentore.

La posizione della Corte di Cassazione. Il tecnico condannato per omicidio colposo, nel presentare ricorso per Cassazione, ha fatto valere la non accoglienza da parte dei giudici dell’interruzione del nesso causale, addossando la colpa dell’evento morte in capo al tecnico manutentore intervenuto successivamente che, come lui, aveva omesso di certificare il malfunzionamento della caldaia. Dunque, a distanza di alcuni anni, in sede di controlli per il corretto funzionamento della caldaia, nessuno dei due tecnici manutentori intervenuti aveva compiuto con diligenza e perizia le dovute certificazioni, omettendo entrambi di adottare le necessarie precauzioni.

Per la Cassazione , entrambi i tecnici manutentori sono responsabili e dell’omicidio colposo a titolo di concorso.

Quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento. Configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’articolo 41, comma primo, cod. pen. in questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo o omissivo dell’agente), a opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua a essere efficace (affermazione resa nell’ambito di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose provocati dal malfunzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell’impianto e di coloro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo derivante dalle condizioni dell’impianto).

In tema di responsabilità per un evento che si aveva obbligo di evitare, per escludere, nel caso di più garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione o omissione) di quest’ultimo. Con la conseguenza che, ove l’intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l’evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne (ciò è una conseguenza logica dei principi in tema di prevedibilità ed evitabilità dell’evento).

Il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia, tenuto per primo a intervenire, non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di altro garante, «sempre che la posizione di pericolo non si sia modificata, per effetto del tempo trascorso o di un comportamento del secondo garante, in modo tale da escludere la riconducibilità al primo garante della nuova situazione creatasi».

Il primo tecnico era garante e, violando norme precauzionali, non ha imposto la messa fuori servizio della caldaia; il successivo tecnico manutentore che è intervenuto non ha neppure lui per colpa rimosso la situazione di pericolo, con la conseguenza che i due garanti tecnici manutentori saranno entrambi responsabili in misura equivalente ex art. 41 c.p. in virtù della regola del concorso di cause. La Corte ha altresì escluso l’interruzione del nesso causale per la condotta imprudente della vittima consistita nell’aver disposto l’installazione della caldaia in luogo non idoneo e per averla ivi mantenuta, in quanto siffatta condotta imprudente della vittima non costituisce fatto eccezionale e atipico idoneo a interrompere il nesso di causalità.

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