Negli infortuni sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo.

Cassazione penale sez. IV, 28/05/2015 n. 27183