Per calcolare il c.d. danno biologico differenziale, spettante alla vittima nei confronti dei terzo civilmente responsabile, dall’ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.

Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13222