Il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa – il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile; e tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente a escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015 n. 13930