A chi va addebitata la responsabilità del sinistro quando sono coinvolti più veicoli

di Marina Crisafi  

Quando si verifica un tamponamento, ossia l’urto della parte anteriore di un veicolo con la parte posteriore del veicolo che lo precede nella stessa direzione di marcia sulla strada, di regola, la responsabilità è addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento.

A stabilirlo è il codice della Strada che all’art. 141 sancisce che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.

La colpa di chi tampona pertanto è presunta in virtù della violazione delle prescritte distanze di sicurezza che consentono un adeguato spazio di frenatura e manovra, salva la possibilità per il conducente che ha tamponato di dimostrare che l’incidente si è verificato per cause a lui non imputabili, come ad esempio, un comportamento abnorme dell’auto tamponata, ovvero la presenza di una chiazza di gasolio sull’asfalto (cfr. Cass. n. 7804/2010), ecc.

Ratio analoga si riscontra nella molto frequente ipotesi del c.d. “tamponamento a catena”, ossia quello che coinvolge diverse autovetture l’una dietro l’altra.

Tuttavia, in tale ipotesi, ai fini dell’individuazione del responsabile, come fa notare il quotidiano giuridico Studiocataldi.it (http://www.studiocataldi.it/articoli/19515-la-responsabilita-nei-tamponamenti-a-catena.asp) è necessario effettuare una distinzione tra i sinistri avvenuti tra veicoli in movimento e quelli occorsi tra veicoli fermi in colonna.

Nel primo caso, trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. n. 4021/2013).

Vediamo nello specifico le distinzioni e a chi chiedere il risarcimento:

Tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Nell’ipotesi in cui il tamponamento a catena si verifichi tra veicoli in movimento, la giurisprudenza è costante (v. da ultimo Cass. n. 8481/2015) nell’affermare che trova applicazione l’art. 2054, 2 comma, c.c., il quale sancisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

Opera pertanto una presunzione “iuris tantum” della colpa in egual misura a carico di entrambi i conducenti “di ciascuna coppia di veicoli, tamponati e tamponanti, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante” (Cass. n. 18234/2008).

In sostanza, scatta una presunzione di colpa in capo ad ogni conducente per i danni causati al veicolo che gli sta davanti sulla strada, salvo che non venga fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e ancorché uno solo dei conducenti e/o il veicolo da questi condotto abbia riportato danni (Cass., n. 4021/2013).

La prova liberatoria

Nell’ipotesi di tamponamenti a catena tra veicoli in movimento, l’unica possibilità per il conducente coinvolto di essere tenuto indenne dall’addebito di ogni responsabilità è quella di fornire la prova liberatoria cui rinvia l’art. 2054 del codice civile.

Tale prova avrà come oggetto l’aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di urtare il veicolo davanti, a dimostrazione del rispetto delle distanze di sicurezza.

Naturalmente il primo veicolo della colonna, ossia quello che viene tamponato non urtando nessun altro, non incorrerà in alcuna responsabilità.

Tamponamento a catena tra veicoli fermi

Nella diversa ipotesi del tamponamento a catena tra veicoli incolonnati (ad esempio, perché bloccati nel traffico o in coda innanzi a un semaforo rosso, ecc.), invece, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la responsabilità è addebitata “all’ultimo veicolo della colonna”, il quale con la sua condotta ha generato la prima collisione rispondendo perciò per tutti i tamponamenti successivi (cfr., tra le altre, Cass. n. 18234/2008; Cass. n. 8646/2003).

Pertanto, in tal caso, le richieste di risarcimento andranno rivolte al conducente del veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.

La richiesta di risarcimento

In caso di tamponamento a catena, proprio per il fatto che sono coinvolti più veicoli, non opera il sistema dell’indennizzo diretto ma va applicata la procedura ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni che disciplina l’azione risarcitoria “standard” da esperire nei confronti dell’impresa di assicurazione del danneggiante (per approfondimenti, leggi la guida “L’art. 148 Cda: l’azione proposta nei confronti dell’assicurazione del danneggiante” http://www.studiocataldi.it/guide_legali/infortunistica-stradale/lazione-proposta-nei-confronti-della-assicurazione.asp).

Ne consegue che, in tal caso, la domanda risarcitoria non andrà mai inoltrata alla propria compagnia di assicurazione, bensì a quella del veicolo responsabile del sinistro (ossia quello tamponante nel caso di veicoli in movimento o all’ultimo che ha dato origine all’incidente nel caso di veicoli fermi).

Rimane fermo, invece, che il terzo trasportato su uno dei veicoli coinvolti dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro. Ciò in conformità alle previsioni di cui all’art. 141 del Codice delle assicurazioni, il quale sancisce che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.