Non più del 5% destinato a strumenti finanziari derivati
Pagina a cura di Bruno Fioretti

Investimenti in chiaro nelle Casse di previdenza dei professionisti. E con limiti precisi. Le disponibilità complessive (oltre 9 miliardi di entrate nell’ultimo anno) saranno investite «in misura prevalente» in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Per azioni o quote di Oicr alternativi il limite sarà del 40% del totale. All’interno di questo limite, l’immobiliare non potrà superare il 35%. Non più del 5%, infine, potrà essere destinato in strumenti finanziari come i derivati emessi da uno stesso soggetto o da soggetti appartenenti ad un unico gruppo. Si potrà derogare ai limiti indicati nella misura del 10% per gli investimenti fatti a favore di aziende residenti in Italia o in Europa rientranti nell’applicazione del credito di imposta previsto dalla Finanziaria del 2015 (legge 190/2014). È questa la nuova rotta tracciata dal Codice di autoregolamentazione approvato recentemente dall’associazione degli enti di previdenza dei professionisti (si veda ItaliaOggi del 21/9/16). Un documento di indirizzo politico in attesa di un provvedimento legislativo vero e proprio. Negli ultimi anni, gli enti privatizzati e privati (regolamentanti dal dlgs 509/94 e dal dlgs 103/96), hanno fatto dei passi in avanti a favore della trasparenza pubblicando sui propri siti internet istituzionali gli atti dell’attività di gestione. «L’assenza di una regola unitaria di redazione del bilancio», si legge, però, dell’ultimo rapporto sugli investitori istituzionali del Centro Studi Itinerari previdenziali, «crea tuttavia numerose difficoltà di analisi e confronto sia in termini di determinazione delle performance sia di trasparenza poiché spesso non si riescono ad individuare i gestori e, a volte, gli importi dove vengono allocati gli investimenti diretti». Le cose però sono destinate a cambiare. Vediamo come.

Criteri di investimento. Il Codice in commento mette nero su bianco l’impegno di tutte le Casse a perseguire «il principio della sana e prudente gestione e l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica». Pertanto, nella gestione delle disponibilità complessive dovranno essere applicati dei criteri ben precisi.

Intanto, la redditività degli investimenti dovrà avere come obiettivo finale «l’equilibrio finanziario nonché la sicurezza», in modo da assicurare la liquidità necessaria al pagamento dei trattamenti previdenziali. Dunque, andranno privilegiati gli strumenti finanziari con basso grado di rischio. E quindi ottimizzata la combinazione redditività-rischio del portafoglio (diversificato) nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata. La gestione dovrà essere, inoltre, finalizzata a ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio. In tale ambito, l’ente adotterà processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio che siano congruenti e separate rispetto alle attività di investimento.

La gestione diretta, infine, sarà consentita con strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari e derivati utilizzati.

Trasparenza. Gli enti approveranno annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l’esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti e lo trasmetterà ai ministeri vigilanti (lavoro ed economia) e alla Covip entro venti giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, si dovrà provvedere alla pubblicazione del prospetto sui rispettivi siti internet. Per favorire la trasparenza nella gestione degli investimenti, gli organi di amministrazione dovranno perseguire un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. A tal fine, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare saranno riportate in un apposito documento. Le Casse adotteranno misure e codici per estendere i principi e le norme in materia di conflitto di interessi anche ai dirigenti e quadri delle strutture. Annualmente le gestioni previdenziali predisporranno per l’approvazione da parte dei propri organi una relazione sull’applicazione e il rispetto del presente Codice.

Entrata in vigore e norme transitorie. Gli enti si adegueranno, ove necessario, entro 18 mesi alle disposizioni del codice. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente codice detengono investimenti in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, ivi inclusi investimenti immobiliari e azioni o quote di Oicr alternativi (Fia), non compatibili coi limiti del presente codice, si impegnano a rendere pubblico entro 12 mesi un piano di rientro che riconduca gli investimenti medesimi nell’ambito dei predetti limiti al più tardi entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente codice.

In considerazione del particolare andamento dei mercati e ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, gli Enti potranno prorogare i termini dei piani di rientro sulla base di specifiche analisi tecniche e in coerenza con il documento sulla politica di investimento.

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