Sarà pari allo 0,50 l’imposta da versare sulle polizze estere; ma solo dal 2013. Nel 2012 il prelievo resterà fermo allo 0,35%. Lo prevede l’articolo 12, al comma 29, del cosiddetto ddl stabilità approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri. Come si ricorderà l’articolo 68 del recente decreto legge 83/2012 (cosiddetto Decreto crescita), modifi cato dalla legge di conversione n. 134/2012, ha introdotto una nuova imposta sostitutiva dello 0,35% da applicarsi sulle polizze assicurative estere. La nuova norma, modifi cando l’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modifi cazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, prevedendo che «A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale indicata al comma 2 è aumentata allo 0,50%». Per effetto della sopra citata aggiunta, pertanto, alle polizze assicurative estere, ma anche a quelle italiane, troverà applicazione una maggiorazione d’imposta dello 0,15% (oggi è pari allo 0,35%). L’imposta potrà essere applicata direttamente dalle compagnie mediante il versamento dello 0,50% delle riserve matematiche ovvero a cura di un soggetto che intervenga quale sostituto d’imposta. Tale ipotesi potrà verifi carsi frequentemente nel caso delle polizze estere rispetto alle quali, alla luce anche delle novità introdotte dal Decreto crescita, potrebbe spesso essere la società fi duciaria a fungere da sostituto d’imposta. Il ddl stabilità quindi va a colpire indistintamente le polizze italiane e le polizze estere ma prevedendo che la maggiorazione d’imposta (0,50% anziché 0,35) trovi applicazione solo a decorrere dall’anno fi scale 2013. Il ddl stabilità precisa inoltre che l’eventuale imposta versata in eccesso potrà essere compresa e quindi utilizzata come credito d’imposta a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Non risulta chiarito, invece, dal governo il possibile utilizzo dell’eventuale credito d’imposta nel caso in cui l’imposta (come spesso avverrà per le polizze estere) verrà versata tramite altro sostituto d’imposta (per esempio tramite fi duciaria). Assente anche qualsiasi chiarimento sull’assoggettabilità o meno all’imposta dello 0,35 (0,50 dal 2013) delle polizze assicurative estere sottoscritte direttamente dal contribuente ovvero senza l’intervento della fi duciaria o di altro intermediario in funzione di sostituto d’imposta. Aspetto quest’ultimo che potrebbe portare molte compagnie assicurative estere a valutare di rinunciare al ruolo di sostituto d’imposta. La scadenza del primo versamento è quasi alle porte (16 novembre 2012). Prima di quella data il governo nell’ambito del ddl stabilità o l’amministrazione fi nanziaria nelle circolari di attuazione potranno valutare l’opportunità di interventi correttivi nell’ottica di rendere neutra (almeno fi scalmente) la scelta di avvalersi o meno di un sostituto d’imposta nella sottoscrizione di una polizza assicurativa estera. Fabrizio Vedana