Le società di asset management e le reti di distribuzione sono al lavoro per sfruttare le nuove norme sulla tassazione per rilanciare il settore. Polizze unit linked e gestioni patrimoniali le formule più apprezzate 

di Roberta Castellarin e Paola Valentini

Prima l’equiparazione tra fondi di diritto italiano e diritto estero, poi il rincaro dell’imposta di bollo sul dossier titoli e, infine, la nuova aliquota sui redditi finanziari dal 1° gennaio 2012. Tre novità che cambiano le carte in tavola per chi investe in fondi e chi li distribuisce.

E l’industria, che da tempo deve fronteggiare una fuga di risparmiatori, adesso cerca nuove vesti per far sì che le novità fiscali possano cambiare il destino dei fondi in Italia.

I fondi sono favoriti dall’aumento dell’imposta di bollo sul dossier titoli, perché le quote di fondi non richiedono il deposito nel dossier. E le banche, che per comodità negli anni scorsi avevano inserito nel dossier titoli le quote dei prodotti di risparmio gestito, ora le trasferiscono in fascicoli separati in modo che non incidano sul controvalore del deposito che servirà a stabilire l’imposta dovuta. Questo trattamento favorirà i fondi nella sfida con i bond bancari e con i titoli di Stato, ma non nei confronti nei conti di deposito vincolati ad alto rendimento, che oggi portano via molta potenziale liquidità ai gestori.

Per quanto riguarda l’equiparazione tra fondi italiani ed esteri, essa ha comportato che oggi la tassa sul capital gain deve essere pagata ogni volta che si cambia fondo. Non solo. In caso di minusvalenze il sottoscrittore non può compensare la perdita con plusvalenze originate sempre dalla vendita di quote. «Le perdite realizzate tramite la cessione di fondi o sicav sono compensabili solamente con redditi diversi e non con redditi di capitale. Come, per esempio, le plusvalenze su partecipazioni non qualificate, obbligazioni o altri titoli», dice Stefano Tellarini commercialista dello studio Maisto. «Se le quote sono in un rapporto di custodia, amministrazione o deposito cui viene applicato il regime del risparmio amministrato, le minusvalenze possono essere utilizzate solamente nell’ambito del medesimo rapporto».

Da qui nasce la spinta delle società a proporre ai clienti di impacchettare i fondi in prodotti assicurativi, che invece hanno un diverso trattamento. «Il titolare di una polizza unit-linked è assoggettato a imposizione solamente sui proventi distribuiti dalla compagnia di assicurazione e, quindi, al netto delle perdite realizzate in relazione agli investimenti sottostanti», conferma Tellarini. Resta importante ricordare che l’investimento nella polizza non può essere assimilato a un investimento diretto nei titoli sottostanti.

Intanto l’industria deve fare i conti anche con la terza novità in arrivo: l’aumento dell’aliquota fiscale sulle rendite finanziarie. Da gennaio 2012 salirà dal 12,5 al 20%, con esclusione dei titoli di Stato. E ci sarà un trattamento agevolato per i piani a lungo termine, che avranno un’aliquota ridotta. La novità che già ha messo in moto gestori e compagnie, pronti a chiedere il bollino di investimento a lungo termine per fare concorrenza all’investimento fai-da-te. (riproduzione riservata)