Sussiste la responsabilità della banca per i danni arrecati a terzi dal suo promotore finanziario, essendo all’uopo sufficiente un rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società.

Tribunale di Lucca, 29/06/2016 n. 1401