La partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista e in permesso sindacale, a una riunione che attiene all’attività dell’impresa, non può certamente dirsi attinente a interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa.
Ne consegue che la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi alla stessa riunione dal cantiere dove egli alloggiava, e viceversa, deve ritenersi riferibile al lavoro; e che le lesioni riportate in conseguenza dell’incidente stradale costituiscano infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro e siano pertanto indennizzabili ai sensi della disciplina dell’art.12 del d.lgs. 38/2000 -che ha aggiunto un ultimo comma agli artt. 2 e 210 del T.U. 1124/65-; il quale, non va dimenticato, esclude la protezione assicurativa dell’infortunio che avvenga sul normale percorso che ricollega al lavoro, nel solo caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
Nella stessa direzione dell’ampliamento della tutela si pongono gli interventi tanto della Corte Costituzionale tanto del legislatore; i quali hanno allargato le maglie della assicurazione gestita dall’INAIL a varie figure di prestatori e collaboratori, includendovi associati in partecipazione, familiari, parasubordinati, dirigenti, lavoratori discontinui, occasionali, accessori, domestici. Fino agli interventi normativi più recenti che si sono spinti a lambire il mondo del lavoro volontario, con l’art. 12 del d.l. 90/2014 -c.d. decreto Madia- conv. in legge 114/2014 che ha introdotto la copertura assicurativa – in via sperimentale ma già riproposta per il 2015 e 2016 dall’art. 1, commi 312-316, legge n. 208 del 28 dicembre 2015 -legge di stabilità 2016- – per i soggetti impegnati in attività di volontariato o di utilità sociale, in ambito locale -in quanto beneficiari di ammortizzatori sociali-. Sul piano oggettivo poi la disciplina dettata con il richiamato art. 12 del d.lgs.38/2000, che recepisce l’elaborazione giurisprudenziale in materia, conferma l’estensione della tutela assicurativa all’infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l’abitazione al lavoro e viceversa; escludendo nel contempo qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto; apprestando cioè tutela a un rischio generico -quello del percorso- cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori.
Tutto ciò si muove pure all’interno del complesso sviluppo della giurisprudenza in materia di delimitazione dell’area di tutelabilità del lavoratore per infortunio in itinere, che trova due ben individuabili punti d’approdo:
1) il primo, identificato nell’elaborazione della nozione di rischio elettivo inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento;
2) il secondo punto di approdo è quello che muove dalla individuazione di ulteriori criteri definitivi della necessità della scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo privato i quali sono stati individuati dalla giurisprudenza nella normalità e ragionevolezza (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 7 luglio 2016 n. 13882).