di Daniele Cirioli 

Nei risarcimenti dei sinistri stradali viene prima lo Stato poi la vittima. L’assicurazione infatti dovrà rimborsare prima l’Inps del costo per pagare l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima; poi la stessa vittima per l’eventuale quota differenziale, cioè per l’importo che resta del totale risarcimento una volta rimborsato l’Inps. La novità scaturisce dal decreto 19 marzo 2013 (si veda ItaliaOggi di ieri) che rende operativa l’azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili delle invalidità civili, misura introdotta dalla legge n. 183/2010 (collegato lavoro). E c’è di più; infatti il dimezzamento del risarcimento non si azionerà per ogni sinistro ma solo per quelli causati «da fatti illeciti di terzi».

Azione di rivalsa. La novità deriva dal collegato lavoro che, all’art. 41, stabilisce che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti dallo Stato in conseguenza di un fatto illecito commesso da terzi, devono essere recuperate fino a concorrenza del loro intero ammontare dall’Inps nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. In altre parole se l’invalidità è stata causa da terzi, sono questi che devono risarcirla al posto dello stato.

Le prestazioni oggetto di rivalsa. Le prestazioni per cui vale la nuova misura sono otto (misure per l’anno 2013):

a) l’indennità di accompagnamento che spetta agli invalidi civili totali, il cui importo mensile è di euro 499,27;

b) la pensione di inabilità, sempre per gli invalidi civili totali (età 18-65 anni), il cui importo mensile è di euro 275,87 e all’età di 65 anni è trasformata in assegno sociale il cui importo è di euro 499,27;

c) l’assegno mensile di assistenza, per gli invalidi civili parziali (età 18-65 anni), il cui importo mensile è di euro 275,87 e all’età di 65 anni è trasformato in assegno sociale il cui importo è di euro 499,27;

d) l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti il cui importo mensile è di euro 846,16;

e) l’indennità speciale per i ciechi parziali il cui importo mensile è di euro 196,78;

f) la pensione per i ciechi assoluti o parziali il cui importo mensile è di euro 298,33 per chi non è ricoverato, ossia euro 275,87 per chi invece è ricoverato;

g) l’indennità di comunicazione per i sordi il cui importo mensile è di euro 249,04;

h) la pensione per i sordi (età tra 18 e 65 anni), il cui importo mensile è di euro 275,87 e all’età di 65 anni è trasformata in assegno sociale il cui importo è di euro 499,27;

i) indennità mensile di frequenza il cui importo mensile è di euro 275,87.

Risarcimenti dimezzati. La nuova misura è analoga all’azione di rivalsa che già opera ai fini Inail, per le prestazioni erogate in conseguenza d’infortuni e malattie professionali. Caso del tutto simile a questo dell’Inps è quello degli infortuni in itinere, dove la compagnia di assicurazione risarcisce la vittima di un importo al netto del danno pagato dall’Inail. Seguendo queste regole, l’azione di rivalsa Inps per le prestazioni di invalidità civile comporterà una generale riduzione dei risarcimenti da parte delle compagnie di assicurazione a favore delle vittime; a guadagnarci, invece, sarà l’Inps (la fiscalità generale) che non dovrà più farsi carico del costo di quella prestazione d’invalidità civile.

Infine, la riduzione dovrebbe valere in compresenza di due condizioni:

a) sinistro stradale da cui siano derivate una o più infermità per la vittima tale da consentirgli il riconoscimento di prestazioni legate all’invalidità civile; ciò vuole dire che il grado d’invalidità deve essere non inferiore al 74% oppure che deve trattarsi di sordità o cecità;

b) sinistro causato da fatto illecito di terzi.