L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo iv (liquidazione coatta amministrativa) del codice delle assicurazioni private.

Lo schema di Regolamento sostituisce il Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 15 ottobre 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: liquidazionicoatteamministrative@ivass.it utilizzando l’apposita tabella allegata.

Nell’ottica di favorire lo snellimento e il miglior svolgimento delle operazioni liquidatorie l’Istituto ha ritenuto opportuno aggiornare il regolamento 8 del 13 novembre 2007 assegnando una maggiore autonomia operativa agli organi delle procedure sulla scorta di quanto già previsto dalla legge fallimentare, aumentando gli elementi di comunicazione ed informativa da fornire all’Istituto di vigilanza, prevedendo la possibilità di sottoporre all’esame di un revisore esterno l’attività di gestione del procedimento concorsuale. Vengono inoltre stabiliti criteri più stringenti che gli organi delle procedure dovranno seguire nell’affidare incarichi a soggetti esterni.

Sono stati di conseguenza sottoposti a revisione gli articoli regolamentari di seguito indicati:

Articoli 5,14 e 15

Con il proposito di assegnare una più funzionale discrezionalità attuativa degli adempimenti procedurali al commissario liquidatore si stabilisce che:

– siano esclusi dagli atti soggetti a preventiva autorizzazione le operazioni di investimento in titoli di stato delle somme depositate sul conto vincolato (comma primo, lettera b) nonché il trasferimento di fondi dal conto vincolato al conto libero per l’importo di 50.000 euro mensili o per la maggior somma che sarà determinata dall’IVASS (art. 5, comma primo, lettera c);

– la nomina di legali nelle liti attive e passive (comma primo, lettera f e g), le spese della liquidazione (comma primo, lettera h) e la vendita di singoli beni mobili siano sottoposte all’autorizzazione solo a fronte di un valore stimato superiore a 50.000 euro, in luogo del limite precedente di 25.000 euro (art. 5, comma primo, lettera m), in analogia con il limite contenuto nell’art. 35 L. Fall.;

– la vendita dei titoli di proprietà della compagnia in bonis sia sottoposta ad autorizzazione solo in caso che il valore di mercato o periziato sia superiore a 50.000 euro; in precedenza tali vendite erano sottoposte alla preventiva autorizzazione a prescindere dal loro valore (art. 5, comma primo, lettera I) e art. 14);

– la vendita di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 50.000 euro in luogo del limite precedente di 25.000 euro (art. 5, comma primo, lettera m e art.15, comma primo).

Articolo 6

Sempre al fine di semplificare gli adempimenti gestionali inerenti alle esigenze di trasferimento dei fondi il limite di giacenza del conto libero viene elevato da euro 500.000 a euro 750.000 (comma secondo, lettera a).

Per quanto concerne il conto vincolato viene anche qui precisato che sono escluse dalla preventiva autorizzazione le operazioni di investimento e di trasferimento fondi dal conto vincolato al conto libero fino all’importo di 50.000 euro mensili (comma secondo, lettera b) o quelle pari o inferiori all’eventuale maggiore importo che sarà determinato con apposita comunicazione dell’IVASS (comma secondo, lettera b).

Viene precisato che nella documentazione inerente l’acquisto titoli deve essere precisata l’entità delle commissioni riconosciute all’intermediario (comma 8).

Articolo 8

Vengono stabiliti criteri più stringenti da osservare per l’affidamento degli incarichi esterni ed in particolare sono previsti:

– la necessità di tenere conto delle caratteristiche della procedura, della sua complessità e delle qualificazioni professionali presenti negli organi liquidatori (comma primo);

– l’attribuzione di collaborazioni in settori che non rientrano nelle competenze del commissario officiato, salvo nei casi in cui, per ragioni di qualità e quantità, si ravvisi l’opportunità di ottenere l’apporto di ulteriori contributi professionali (comma secondo);

– l’obbligo di utilizzare soggetti esperti e di comprovata capacità (comma terzo);

– l’obbligo di evitare possibili situazioni di conflitto di interessi (comma quarto);

– l’obbligo di utilizzare il criterio di rotazione nell’attribuzione degli incarichi (comma quinto);

– la possibilità di assegnare incarichi seriali a medesimi soggetti solo se giustificato da ragioni di efficienza e di contenimento dei costi (comma sesto).

Inoltre, viene esclusa, salvo l’opportunità di realizzare comprovate sinergie fra diverse procedure nell’interesse del ceto creditorio, la possibilità di conferire incarichi ai componenti degli organi di altre imprese bancarie e assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa nonché ai soggetti con cui la liquidazione intrattiene rapporti di collaborazione o consulenza a carattere continuativo (comma settimo).

Per quanto concerne la misura degli onorari si conferma la necessità che il commissario tenga conto delle disposizioni di legge che hanno abrogato le tariffe professionali (comma ottavo) e si precisa che, in ogni caso, gli onorari riconosciuti non potranno essere superiori a quelli stabiliti dal Ministero della Giustizia con decreto n. 140/2012 (comma nono).

Si precisa che le incompatibilità previste dall’articolo in esame troveranno applicazione per gli incarichi conferiti successivamente al 31 dicembre 2013.

Articolo 10

Viene elevato il limite per l’invio all’IVASS della documentazione giustificativa delle spese da 3.000 euro a 5.000 euro (comma terzo).

Viene previsto che i commissari liquidatori impartiscano disposizioni alle banche per la trasmissione, anche in via telematica, direttamente all’IVASS, in aggiunta alle comunicazioni inviate alla procedura, degli estratti conto bancari in cui siano indicate le movimentazioni mensili, corredati dal conto deposito titoli (comma terzo).

Viene disposto che la relazione sull’andamento delle attività liquidatorie venga trasmessa, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 250 del codice delle assicurazioni private, con cadenza semestrale in luogo dell’attuale cadenza trimestrale (comma sesto).

Conseguentemente tutti i riferimenti al periodo trimestrale contenuti nei modelli che devono essere compilati da parte delle procedure devono intendersi sostituiti da un periodo semestrale (comma sesto).

Viene previsto che la relazione semestrale sia corredata da una parte discorsiva in cui sia dato conto delle attività svolte e di quelle ancora da realizzare ai fini della chiusura della procedura (comma settimo).

Viene confermata l’integrazione della relazione con ulteriori elementi e dati già previsti in precedenti circolari (comma ottavo) ed in particolare:

– elenco qualitativo e quantitativo del personale di cui si avvale la liquidazione;

– elenco di tutti i contratti sottoscritti dalla procedura;

– elenco delle posizioni creditorie distinte per categorie, con l’indicazione dello stato e del grado di ogni eventuale giudizio;

– elenco delle cause di opposizione, delle insinuazioni tardive e delle impugnazioni in corso;

– specificazione degli attivi a copertura degli impegni nei confronti dei creditori di assicurazione ( comma ottavo).

Articolo 10 bis

A tutela del ceto creditorio e in un’ottica di trasparenza, viene prevista la possibilità che il commissario liquidatore sottoponga a revisione l’attività Iiquidatoria, anche dietro richiesta dell’IVASS, avvalendosi di società operanti sul mercato (comma primo). Potranno essere sottoposti a revisione anche singoli aspetti della gestione liquidatoria al fine di verificarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità (comma secondo).

Per le liquidazioni di più lunga durata gli incarichi di revisione potranno avere cadenza periodica (comma terzo).

Viene precisato che i costi della predetta attività sono a carico delle liquidazioni (comma quarto).

Articolo 11

Viene precisato che, nel programma delle attività che devono essere realizzate nell’anno successivo, vanno incluse anche le azioni di recupero crediti che devono essere intraprese (comma 2).

Articolo 12

È introdotta la possibilità di effettuare le vendite immobiliari sulla base delle stime giurate redatte da operatori esperti, in analogia a quanto previsto dall’art. 107 della legge fallimentare, nonché dalla Consap considerata l’esperienza maturata nello svolgimento di tale attività (comma quarto).

Viene altresì prevista, a tutela dei creditori, la possibilità che l’IVASS, avvalendosi delle previsioni contenute nella legge, provveda direttamente alla richiesta delle stime all’Agenzia delle Entrate con costi a carico delle liquidazioni (comma quarto).

Sulla base dell’esperienza maturata, la necessità di aggiornamento della stima viene limitata ai casi in cui nel triennio precedente alla richiesta di autorizzazione alla vendita non siano stati svolti esperimenti d’asta (comma quarto).

Viene previsto, anche al fine di favorire una maggiore diffusione delle notizie inerenti agli immobili di proprietà delle liquidazioni posti in vendita, che, dopo un esperimento di gara andato deserto, possa essere conferito l’incarico della vendita per la durata di 3 e 6 mesi ad una società di intermediazione immobiliare. AI fine di garantire la massima trasparenza all’agenzia non potranno essere riconosciute provvigioni superiori alla misura massima del 3% (comma nono).

Articolo 13

Viene precisato che gli avvisi di gara vengono pubblicati anche sul sito web dell’IVASS, delle liquidazioni e su siti web specializzati. Ad esempio potrà essere utilizzato il sito www.astegiudiziarie.it. dove attualmente sono presenti gli annunci di vendita di numerosi Tribunali e il costo di pubblicazione ammonta a euro 145,20 per ciascuna inserzione.

Per gli annunci delle vendite immobiliari, al fine di favorirne una più immediata percezione e visibilità da parte dei lettori, è prevista la pubblicazione dei soli elementi essenziali: il prezzo, l’ubicazione, la superficie, il piano, i giorni in cui è possibile visionare l’immobile, dove è possibile reperire il bando di gara e le ulteriori informazioni (comma quarto).

Articolo 16

Per gli atti di cui all’art. 35 della legge fallimentare, sempre in un ambito di una maggiore semplificazione, viene elevato il limite di quelli sottratti alla preventiva autorizzazione dell’lVASS da 25.000 euro a 50.000 euro (comma primo).

Allegato n. 2 (Bando di gara)

Articolo 7

Allo scopo di contenere i costi di pubblicità e in relazione al maggior spazio che viene riservato alla pubblicazione sui siti web, viene eliminato il riferimento alla pubblicazione degli avvisi sui quotidiani “per almeno due volte”.