Contributo di solidarietà per chi percepisce oltre 90 mila euro

 di Daniele Cirioli  

La supertassa ritorna all’originaria versione ridotta. Cancellata l’idea dell’estensione generalizzata a tutti i redditi oltre i 90 mila euro, infatti, il contributo di solidarietà si applicherà a pensionati d’oro e dipendenti pubblici con retribuzioni sopra 90 mila euro annui, tornando così alla versione introdotta dalla manovra estiva di luglio (legge n. 111/2011) e temporaneamente soppressa dalla manovra di ferragosto (dl n. 138/2011).

Gli emendamenti

La contestata supertassa esce dunque dalla manovra finanziaria.

Introdotta dal dl n. 138/2011, aveva il fine di fronteggiare la situazione della crisi economica (cioè «far cassa») e avrebbe avuto validità per un triennio, dal 2011 fino al 2013. Sarebbe costata ai contribuenti il 5% del reddito complessivo sopra i 90 mila e fino a 150 mila euro e il 10% del reddito sopra i 150 mila euro, anche se l’effettivo costo sarebbe stato minore per effetto della sua deducibilità. In questa nuova versione, il «contributo di solidarietà» assorbiva due similari misure, introdotte il mese prima dalla legge n. (111/2011), abrogando le relative norme: il «contributo di perequazione» a carico dei pensionati d’oro e la «riduzione dei trattamenti economici e indennità» dei dipendenti pubblici e dei collaboratori dei ministri. L’emendamento al ddl di conversione della manovra di ferragosto cancella la supertassa per tutti e riporta in vita queste due norme.

 

Ticket dipendenti pubblici

La prima misura interessa il pubblico impiego. Si tratta, in sostanza, della riduzione dello stipendio, ma non ai fini previdenziali (vuol dire che la riduzione non inficia la misura della futura pensione). A partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013 tutti i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90 mila euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150 mila euro nonché del 10% per la parte sopra i 150 mila euro.

A seguito della riduzione, il trattamento non potrà comunque risultare inferiore a 90 mila euro annui. Per lo stesso periodo, inoltre, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri sono ridotte del 10%. Inoltre, torna a essere operativa anche la disposizione che stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013, prevede che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione del 5% e del 10% qualora l’importo, rispettivamente, superi i 90 mila euro (e fino a 150 mila) ovvero i 150 mila euro.

Ticket pensionati d’oro

La seconda misura ritornata in vita colpisce i pensionati d’oro. A decorrere dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, sono tenuti a pagare mensilmente un ticket qualora tutte le pensioni percepite (pensioni obbligatorie e integrative e ogni altra sorta di rendita) raggiungono un introito superiore a 90 mila euro lordi l’anno. Il ticket, anche in questo caso, è del 5% della quota parte di pensioni che eccede i 90 mila euro fino a 150 mila euro, e del 10% della quota parte di pensioni che eccede i 150 mila euro all’anno. La trattenuta è applicata in via preventiva, salvo conguaglio a fine anno, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile dagli istituti previdenziali (Inps e Inpdap hanno già attivato il prelievo).

Anche in tal caso c’è la clausola di salvaguardia: a seguito dell’applicazione del prelievo, il trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a 90 mila euro lordi annui. Per il calcolo dei limiti (90 e 150 mila euro) si tiene conto di ogni tipo di pensione; tra l’altro trattamenti obbligatori; quelli in aggiunta o a integrazione; le pensioni integrative di ogni tipo di fondo pensione, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale.