In virtù del generale dovere di sicurezza incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c., è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore che appaia causalmente riconducibile, in mancanza di prova contraria, all’assenza di misure di prevenzione c.d. innominate, le quali, ancorché non espressamente imposte dalla legge, siano suggerite dagli standard di sicurezza normalmente osservati o da conoscenze sperimentali o tecniche.

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016 n. 13465