In base al dettato dell’art. 1900 c.c., l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario; tale principio trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso.

La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale; è stata respinta la domanda proposta nei confronti di una Compagnia per il pagamento dell’indennizzo assicurativo;  i giudici avevano infatti riconosciuto l’inoperatività delle polizze in relazione alle lesioni personali subite dall’attore in un incidente stradale, in quanto dagli accertamenti era risultato che il suo tasso alcolico fosse sei volte superiore al limite consentito ed era stata riscontrata una positività alla cocaina e ai cannabinoidi.

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2015 n. 9448