Nel trasporto ferroviario, l’art. 11 R.D.L. n. 1948 del 1934, convertito in legge n. 911/1935, dispone che, in deroga all’art. 1681 c.c., la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore è subordinata a un’anomalia del servizio, quale irregolare funzionamento strutturale del mezzo tecnico con cui debba essere eseguita la prestazione del vettore, a cui sia ricollegabile il danno subito dal viaggiatore, non potendo quest’ultimo lamentare generici danni esistenziali dovuti alla mancata fruizione del servizio di trasporto; nel caso di specie, l’azione era stata intrapresa da un viaggiatore, che non aveva potuto usufruire dei posti che aveva prenotato, che erano stati rivenduti e occupati da altre persone, dovendo egli trascorrere la notte in stazione in attesa di un diverso treno per la mattina seguente; la Corte ha ritenuto non adeguatamente dimostrati dal viaggiatore i supposti danni, patrimoniali e non, non potendo di conseguenza ritenere sussistente una lesione meritevole di ristoro.

Cassazione civile sez. III, 08/05/2015 n. 9312