di Federico Unnia  

 

Anche il tribunale di Venezia cede e decide di applicare per la determinazione del danno biologico, morale ed esistenziale, le tabelle all’uopo predisposte dal tribunale di Milano. Lo fa la IV sezione civile della Corte d’appello di Venezia nella sentenza n. 1648/2014 (pres. C. Zappellato, rel. M. Cicognani) emessa il 30 aprile 2014 ma depositata lo scorso 21 luglio. In appello è stata confermata la sentenza di primo grado ma, come sostenuto dall’appellante, è stata ricalcolata la somma dovuta a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale che, applicandosi le tabelle del tribunale di Milano, nell’ultima versione del 2013, hanno determinato un incremento di ulteriori euro 70.196,00 che si vanno ad aggiungere agli euro 257.902,60 erogati in primo grado.

La vertenza (si veda ItaliaOggi del 25 febbraio 2010) era iniziata nel 2010 allorché il tribunale di Treviso, sezione di Conegliano, aveva ritenuto responsabile la Ulss n. 7 nella produzione a una paziente di un grave danno in seguito a un intervento chirurgico che si era concluso con problemi di ipotonia sfinterica e incontinenza fecale. Situazione che aveva, comprensibilmente, arrecato alla paziente parte attrice, danni di diversa natura, tra cui perdita di chance e danni alla capacità lavorativa generica e specifica e danni alla vita di relazione e di coppia.

In primo grado il tribunale di Treviso, riconosciuta la responsabilità aveva ritenuto risarcibile il danno applicando le tabelle in vigore presso il tribunale di Venezia, notoriamente meno favorevoli di quelle promosse dal tribunale di Milano, divenuto il riferimento in tutta Italia. Inoltre neppure le tabelle del tribunale di Venezia erano state, secondo la ricorrente, utilizzate correttamente. Da qui il ricorso di parte attrice che chiedeva un ricalcolo del danno da liquidarsi alla luce della comprovata invalidità subita e pari a 35 punti.

Nella sua sentenza, la Corte d’appello di Venezia ha accolto la domanda della ricorrente, ricordando come in più sentenze la Corte di cassazione, dopo aver affermato il carattere unitario del danno non patrimoniale, ha stabilito che la sua liquidazione deve effettuarsi attraverso una valutazione sintetica e onnicomprensiva, facendosi riferimento al parametro costituito dalle tabelle milanesi, che devono dunque applicarsi in tutto il territorio nazionale.

Da qui il ricalcolo, che porta a una somma onnicomprensiva di oltre 200 mila euro, cui va aggiunto un massimo del 25% in ragione della personalizzazione del danno subito.

Anche secondo la Corte d’appello, quindi, che per il resto conferma la sentenza di primo grado, il pregiudizio esistenziale, nel caso di specie decisivo ed evidente, deve essere considerato stimolando adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale

«Questa sentenza segna un importante passo nella direzione di un’effettiva omogeneità di valutazione del danno non patrimoniale subito nel caso di responsabilità medica», spiega Nicola Todeschini, difensore della parte attrice nei due gradi di giudizio. «Ora la Corte d’appello di Venezia ha chiarito la sua posizione e non accadrà più che chi deve risarcire il danno speculi sulla disparità di applicazione delle tabelle che prima esisteva tra alcuni giudici di merito e la Corte d’appello stessa che ha quindi compiuto un passo importante nel segno della coerenza e attenzione per una liquidazione uniforme. Altrettanto importante la conferma dell’indiscutibile ruolo che il danno esistenziale ricopre nella corretta personalizzazione del danno non patrimoniale».

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