Caso RMP n.4

Attività: Commerciante

  • Data di nascita: 24/02/1961
  • Sesso: F
  • Stato civile: Coniugata
  • Figli a carico: 0
  • Reddito annuale lordo: 37.000 €
  • Anzianità contributiva:33 anni 8 mesi

Vediamo le prestazioni riconosciutegli dall’INAIL e dall’INPS in caso di…

  • INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)
    • 30%: INAIL: nessuna  INPS :nessuna
    • 60%: INAIL: nessuna  INPS: nessuna
    • 80%: INAIL: nessuna INPS: € 15.422
    • 100%: INAIL: nessuna  INPS: € 23.121

* importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui

 

  • PREMORIENZA: i superstiti ricevono…
    • coniuge:  INAIL: nessuna – INPS: € 9.253

**N.B.: Le prestazioni sono state calcolate considerando il reddito convenzionale per l’anno in corso

 

Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (INPS – Gestione Speciale Lavoratori Autonomi). Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).

Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.

Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità.

Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.

Prestazioni riconosciute (superstiti)
Le prestazioni, a cui hanno potenzialmente diritto i superstiti del soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (INPS – Gestione Speciale Lavoratori Autonomi) limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Sopra sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per gli eredi legittimi. Il coniuge ha sempre diritto alla prestazione, mentre i figli solo fino al limite d’età entro il quale sono a carico dei genitori

Le pensioni INPS rientrano nella tassazione sui redditi del superstite. Le pensioni sono passibili anche di eventuali riduzioni o integrazioni in funzione del livello di reddito del coniuge.

Le pensioni INPS rientrano nella tassazione sui redditi del superstite. Le pensioni sono passibili anche di eventuali riduzioni o integrazioni in funzione del livello di reddito del coniuge. In presenza di figli non si applica alcuna riduzione.

N.B. la pensione ai superstiti per malattia è uguale alla pensione ai superstiti per infortunio;

N.B. le rendite riportate sono al valore lordo, la normativa previdenziale e fiscale prevede, in   funzione degli altri redditi disponibili, deduzioni, integrazioni e tasse dovute.

N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 33 anni 8 mesi

(*) Assegno di accompagnamento; a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti

Le prestazioni riconosciute
a) Nel primo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta al Commerciante (30%), non darà luogo ad alcuna prestazione INAIL per mancanza di iscrizione, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale INPS lo stesso grado di invalidità (30%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto sotto al minimo previsto (66,7%)

b) Nel secondo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta al Commerciante (80%), non darà luogo ad alcuna prestazione INAIL per mancanza di iscrizione, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (80%) darà luogo ad una prestazione INPS molto modesta rispetto al reddito percepito meno del 50%

c) Nel terzo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità totale riconosciuta al Commerciante (100%), non darà luogo ad alcuna prestazione INAIL, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità totale (100%) darà luogo ad una prestazione INPS  pari a circa i 2/3 del reddito percepito; purtroppo parliamo di invalidità totale…

N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio, il cui importo dipende da reddito convenzionale per l’anno in corso

 


Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State 

  • Lav.Autonomo/Artigiano
  • Reddito annuo imponibile: 37.000 euro


Commento e soluzioni assicurative:

Nell’esempio preso a riferimento è subito evidente che le prestazioni di assistenza, nei vari casi di invalidità e di premorienza, sono da considerarsi assolutamente inadeguate, rispetto al tenore di vita mantenuto precedentemente (vedesi reddito lordo in attività). Tra l’altro il commerciante non avendo l’obbligo di iscrizione all’INAIL, è privo di qualsiasi forma di tutela per gli imprevisti che potrebbero capitare durante lo svolgimento della propria attività.

Le prestazioni INPS, che riguardano quanto potrebbe succedere, fuori dall’attività professionale, sono assai limitate…inoltre anche se abbiamo preso in esame una situazione famigliare in cui non ci sono più figli a carico (ormai grandi e autonomi) in caso di eventi gravi che residuino un grado di invalidità molto pesante, dall’ 80% fino all’invalidità totale, il nucleo famigliare potrebbe contare su una prestazione pubblica che nel caso migliore sarebbe pari a 2/3 del reddito percepito in attività….ma stiamo parlando di invalidità totale. Da notare la prestazione in caso di premorienza che si commenta da sola….

Si suggerisce la stipula di:

  • una polizza temporanea caso morte con copertura reciproca (ci sono ancora i requisiti anagrafici)
  • una polizza di tutela infortuni e malattia con capitali adeguati che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute)
  • la stipula di una protezione L.T.C. è da valutare in funzione del premio e delle prestazioni oppure l’iscrizione ad un fondo sanitario integrativo

 

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