Nel caso in cui assegni non muniti di clausola di non trasferibilità, caratterizzati da una serie di girate in bianco vengano presentati per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria ai sensi degli artt. 11 e 38 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato; la responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all’incasso.

Cassazione civile sez. I, 17/05/2016 n. 10079