Il conducente di un veicolo è tenuto a osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio dei diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze; ma, poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem ledere, anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore.

Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito.

Cassazione penale sez. IV, -5 maggio 2016 n. 26111