L’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente; è stata confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito, che, a fronte della sicura violazione del diritto di precedenza da parte del responsabile del sinistro, aveva escluso che la conducente della vettura antagonista avesse tenuto una velocità non adeguata.

Cassazione civile sez. VI, sentenza del 14/04/2015 n. 7447