Spetta al lavoratore l’allegazione dell’omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza – suggerite dalla particolarità dei lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica – necessarie a evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva.

L’art. 2087 c.c., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche dei momento.
La parte che subisce l’inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell’altra parte – dato che ai sensi dell’art. 1218 c.c., è il datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile è tuttavia soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate.
In ogni caso, l’obbligo incombente ex art. 2087 cod. civ. sul datore di lavoro va parametrato alle particolarità dei lavoro ed alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il detto lavoro deve svolgersi.

È evidente, infatti, che determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di una attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell’atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa.
Rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 23 aprile 2015, n. 8297