La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell’onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all’accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità, o l’estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi da cui desumere l’entità del danno.

Ne consegue che, in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista e, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, e non meramente d’affezione e, sempre che l’impossibilità dell’accertamento del danno effettivo non sia attribuibile al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sul danneggiato.

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2015 n. 7635