L’art. 186 d.lg. n. 285 del 1992 vieta la guida in stato di ebbrezza e non la guida dopo l’ingestione di liquidi alcolici: consegue da ciò che deve essere cura del conducente, nel caso in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, di non guidare veicoli e, in ogni caso, di accertare preventivamente la composizione delle medicine che assume e di non ingerire poi ulteriori sostanze alcoliche, idonee a determinarne lo stato di ebbrezza.

Cassazione penale sez. IV, sentenza del 18/03/2015 n. 14054