Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre

Nell’affermare che l’assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l’esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell’obbligo dell’assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni; in caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all’infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il su indicato principio.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 13/04/2015 n. 7349