Motivo del contendere è stato, principalmente, il rapporto esistente tra gli artt. 1917 e 1932 del codice civile e l’articolo delle condizioni generali di polizza “La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.
Occorre innanzitutto osservare che, come giustamente ha rilevato la società ricorrente, l’art. 1917, terzo comma, cod. civ., ha una portata generale nel senso di riconoscere la sussistenza dell’obbligo di rimborso, da parte dell’assicuratore, delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato; e l’art. 1932, primo comma, cod. civ., inserisce la disposizione dell’art. 1917, terzo comma, cit. fra quelle che non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

Ciò significa che, ove mai l’articolo delle condizioni generali di contratto derogasse a tali disposizioni, esso sarebbe nullo in quanto in contrasto con una norma di legge; ma tale contrasto non sussiste, come palesemente emerge dal testo della norma contrattuale sopra trascritta.
Fatta simile premessa, si deve aggiungere che l’accertata insussistenza di un obbligo di gestione diretta della lite da parte della società assicuratrice – che, tra l’altro, risponde alla ovvia esigenza di evitare il dispendio di un’ attività processuale che potrebbe rivelarsi inutile – non fa venire meno la sussistenza dell’obbligo di rimborso stabilito dalle norme del codice sopra richiamate e ribadito dall’articolo del contratto.

In altri termini, è pacifico che la società di assicurazione è libera di gestire direttamente la lite o di non farlo, come risulta dall’espressione fino a quando ne ha interesse contenuta nella citata disposizione del contratto, cioè è libera di decidere se costituirsi in luogo dell’assicurato o meno; ma è altrettanto ovvio che l’assicurato il quale, nell’inerzia dell’assicuratore, si costituisca e risulti vincitore ha tenuto un comportamento che ha favorito lo stesso assicuratore; e ha sostenuto spese che rientrano, sia pure in una forma particolare, nei c.d. obblighi di salvataggio di cui all’art. 1914, secondo comma, del codice civile.

La giurisprudenza, d’altra parte, ha già riconosciuto che dall’art. 1917, terzo comma, cod. civ. discende l’obbligo, per l’assicuratore, di sopportare le spese di lite sofferte dall’assicurato anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo, presunto danneggiato, che ha promosso l’azione.
La fattispecie decisa era relativa alla controversia in cui una società appaltatrice di lavori di manutenzione della strada era stata chiamata in causa per risarcire i presunti danni, poi non riconosciuti, occorsi a un pedone caduto a causa di una buca stradale; la società aveva chiamato a sua volta in causa la propria compagnia di assicurazione per le gestione della lite.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 09/04/2015 n. 7087