Nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo

  • alla ricostruzione della dinamica dell’incidente
  • all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli
  • alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti
  • alla loro eventuale graduazione

al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Cassazione civile sez. VI, -8/04/2016 n. 6939