di Daniele Cirioli

Un click per farsi una pensione di scorta. Dal prossimo anno, infatti, l’adesione alla previdenza integrativa potrà avvenire anche online. A stabilirlo, tra l’altro, è la delibera 25 maggio 2016 della Covip, pubblicata sulla G.U. n. 137/2016 che approva il nuovo regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, in vigore dal 1° aprile 2017. Chi sceglierà il web per farsi la pensione di scorta avrà trenta giorni di tempo per ripensarci e recedere, senza costi e senza motivo. Con altre due delibere di pari data, inoltre, la Covip modifica le regole del «progetto semplificativo» e dello «schema di nota informativa», fissando l’entrata in vigore al 1° gennaio con obbligo di adeguamento per le forme pensionistiche complementari entro il 31 marzo 2017.

Spazio al web. La nuova via dell’online, per l’adesione alla previdenza integrativa, interesserà tutte le forme pensionistiche complementari (fondi pensione, chiusi e aperti, Pip), che potranno raccogliere le adesioni tramite sito web sia direttamente sia tramite soggetti incaricati. In particolare, l’adesione potrà avvenire anche da parte di soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, incluse le organizzazioni territoriali aderenti, e dipendenti o addetti; da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti o addetti; da parte d’incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori; da parte dei patronati incaricati dal fondo; infine, nel caso di fondi pensione aperti e Pip anche da parte delle reti di distribuzione del settore operativo di appartenenza.

L’adesione online. Il nuovo regolamento stabilisce che, nel caso di raccolta delle adesioni mediante web, il sito deve contenere le informazioni indicate in tabella, chiaramente visibili. Prima di formalizzare l’adesione inoltre, la procedura online deve prevedere che l’interessato acquisisca i documenti obbligatori («Informazioni chiave per l’aderente» e «La mia pensione complementare»), oltre alle informazioni in merito al diritto di recedere e ai termini.

La volontà di aderire s’intenderà formalizzata, online, con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del «Modulo di adesione». Tale modulo può anche essere messo a disposizione come documento informatico da sottoscrivere con la firma elettronica (avanzata, qualificata, digitale).

Diritto di recesso. In caso di adesione online si disporrà di un termine di 30 giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. Il termine decorre dalla data in cui l’adesione è stata conclusa. A tal fine, il regolamento stabilisce che ciascun fondo pensione dovrà previamente fissare e rendere noti all’aderente quando (il momento) e come s’intende conclusa l’adesione, nonché i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme eventualmente oggetto di rimborso.

Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente dovrà inviare una comunicazione scritta al fondo pensione o al soggetto istitutore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi indicati dai fondi, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione (per esempio, tramite Posta elettronica certificata, Pec). Il fondo ovvero il soggetto istitutore, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dovrà procedere al rimborso delle somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione qualora sia previsto che sono da trattenere.
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