Il concetto di prevedibilità consiste nella concreta possibilità, per l’utente danneggiato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza.
Quando da situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza  9 marzo 2015 n. 4661