L’Ivass ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento  5/2013 concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte vanno inviati entro il 22 luglio 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: adeguataverificadellaclientela@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Il decreto ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del

finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’IVASS.

Nello specifico, la norma prevede che l’IVASS, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Lo schema di Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.

La regolamentazione è ispirata al principio di proporzionalità in modo tale che i destinatari possono graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio), senza, tuttavia, determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal presente Regolamento.

Ciò consente ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta.

Lo schema di Regolamento si compone di 35 articoli, ripartiti in 6 capi.