Base imponibile ad hoc per chi segue i principi internazionali
 Pagina a cura di Andrea Fradeani e Mascia Traini  

Meno complicato il rapporto fra principi contabili internazionali e normativa tributaria nazionale: il 13 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135, con efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, il decreto dell’8 giugno 2011, con cui il ministero dell’economia e delle finanze cerca di coordinare, alla luce del principio di derivazione della base imponibile dal reddito d’esercizio, le disposizioni in tema di Ires e Irap con il modello di bilancio dettato dagli standard londinesi.

Le altre componenti di conto economico. Il provvedimento normativo affronta, in primo luogo, la struttura del conto economico prevista dallo Ias 1 nella revisione del 2007: dall’esercizio 2009, infatti, questo è divenuto «complessivo» ossia comprende, oltre ai costi e i ricavi che determinano l’utile o la perdita dell’esercizio, anche tutte le variazioni, non imputabili a operazioni con i soci, del patrimonio netto. Una nuova configurazione di performance che, semplificando, tende a «redditualizzare» le variazioni del netto scaturenti dai processi di valutazione (in primis quelle legate all’applicazione del fair value patrimoniale).

Stante il principio di derivazione della base imponibile dal conto economico, si è posto il problema dell’imponibilità/deducibilità di quanto iscritto, per effetto della modifica del principio contabile internazionale, nella parte conclusiva del prospetto Ias 1: quest’ultima, infatti, è del tutto sconosciuta all’ordinamento tributario. L’art. 2 del decreto statuisce allora che i componenti reddituali fiscalmente rilevanti, iscritti fra gli other comprehensive income (Oci), concorrono comunque all’imponibile Ires salvo il Tuir condizioni espressamente la loro valenza tributaria al momento d’imputazione a conto economico. Tale parte della tavola reddituale non rileva, invece, ai fini Irap a eccezione dei componenti iscritti per cui non è mai possibile l’imputazione a conto economico: per queste fattispecie, comunque, l’imponibilità/deducibilità seguirà le regole del dlgs 446/97.

Gli immobili e gli strumenti finanziari. L’art. 3 del decreto Ias si occupa di coordinare le disposizioni del Tuir inerenti i componenti reddituali degli immobili, distinguibili in cespiti strumentali, merce e patrimonio, con il loro modello rappresentativo disegnato dagli Ias 16, 40 e Ifrs 5. Indipendentemente dall’appostazione in bilancio, il trattamento dei costi e dei ricavi legati agli immobili segue la disciplina tributaria: nell’assenza dei requisiti dell’art. 43 Tuir, ossia per beni patrimonio, gli ammortamenti e le altre spese non saranno deducibili anche se iscritte in conto economico (con la conseguente variazione in incremento della base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi). Irrilevanti fino al realizzo, inoltre, le plusvalenze e minusvalenze da valutazione conseguenti all’applicazione degli Ias 2, 16, 40 e Ifrs 5: pensiamo, per esempio, alle variazioni di valore legate all’adozione del modello di rideterminazione periodica del valore di cui al paragrafo 31 dello Ias 16.

Gli artt. 4 e 5 del provvedimento normativo del ministero dell’economia e delle Finanze prendono in considerazione le problematiche di classificazione degli strumenti finanziari: le disposizioni del Tuir mal sopportano la prevalenza della sostanza sulla forma e la dinamicità di alcuni asset aveva infatti reso complicata l’applicazione delle disposizioni tributarie. Indipendentemente dalla qualificazione contabile, saranno trattati come azioni gli strumenti finanziari con i requisiti di cui alla lettera a, comma due, dell’art. 44; saranno considerate obbligazioni, invece, gli strumenti finanziari inquadrabili nella successiva lettera c. In caso di riclassificazione di uno strumento finanziario, possibilità introdotta con la nota modifica allo Ias 39 del settembre 2009, assumerà rilievo fiscale la nuova valutazione operata con il conseguente concorso del differenziale di valore alla base imponibile secondo, però, la disciplina propria della categoria di partenza.

 

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