di Michele Specchiulli

Interessante sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia, la n. 207/03/2016 depositata il 27 aprile. La sentenza è tornata sull’annosa questione relativa alla deducibilità (cassa o competenza) del trattamento di fine mandato degli amministratori arrivando a delle conclusioni interessanti.

Nello specifico i giudici di Perugia hanno rilevato che:

  • l’accantonamento annuo in bilancio é deducibile per competenza ai sensi dell’articolo 105 comma 4 del testo Unico delle Imposte sui Redditi. Ricordiamo che sulla deducibilità del Tfm per competenza si era espressa la l’Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) con la norma di comportamento n. 180 del 7 aprile 2011. In sostanza i giudici hanno applicato il principio di competenza al Tfm al pari di quello che avviene per il Tfr dei lavoratori dipendenti.
  • per quanto riguarda la necessità di una delibera antecedente la nomina (la cosiddetta data certa anteriore all’inizio del rapporto), la certezza può benissimo desumersi dallo statuto della società, dal quale può evincersi il collegamento tra il compenso degli amministratori e l’indennità stessa.