IVASS

Una figura rilevante, ma totalmente ignorata dalle norme disciplinanti l’intermediazione assicurativa

Autore: Arrigo Nobile
ASSINEWS 275 – maggio 2016

Premessa

La figura del procuratore dell’agente ebbe la sua massima diffusione sotto la vigenza della vecchia ed abrogata legge istitutiva dell’Albo degli agenti di assicurazione (legge 07.02.1979, n 48), anche perché essa consentiva di ottenere l’iscrizione all’Albo senza dover sostenere e superare l’esame di accesso grazie ad una serie di titoli equipollenti, fra i quali appunto quello di essere stato per almeno due anni in modo continuativo procuratore dell’agente riconosciuto dall’impresa. Parzialmente incentivata in passato dalla descritta finalità, la figura del procuratore dell’agente, pur non consentendo più l’accesso senza superamento dell’esame alle sezioni A e B del RUI, conserva tuttora una buona diffusione determinata dalle esigenze funzionali, alle quali essa sopperisce nella gestione e nella conduzione di un’agenzia di assicurazioni, ma potrebbe essere maggiormente apprezzata, se fosse disciplinata nell’ambito delle norme regolanti l’attività di intermediazione assicurativa.

La presenza di uno o più procuratori dell’agente, infatti, garantisce all’agenzia una continuità operativa e gestionale nel rispetto delle norme sulla disciplina dell’attività di intermediazione anche in assenza temporanea dell’agente per infortunio, per malattia, per ferie o per altre causali.

Consente di affidare al procuratore dell’agente la conduzione di sedi distaccate o secondarie nell’ambito del territorio affidato all’agenzia senza dover ricorrere a subagenzie con il relativo affidamento ad esse di parte del portafoglio agenziale.

Spesso evita per i motivi anzidetti il bisogno di ricorrere all’istituto della coagenzia e alla conseguente condivisione con altri della titolarità del portafoglio agenziale. E, se il procuratore dell’agente è individuato in ambito familiare, in molti casi ciò permette di tramandare da padre in figlio l’agenzia nella sua unitarietà con il relativo avviamento.

Tuttavia, malgrado la notevole rilevanza funzionale svolta dal procuratore dell’agente, questa figura non è menzionata né dal codice delle assicurazioni private, né dal regolamento ISVAP n. 5/2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa, e quindi non è dato ufficialmente di sapere in quale sezione del RUI debba essere preventivamente inquadrata, affinché possa svolgere legalmente i compiti che normalmente le vengono affidati.

L’istituto di Vigilanza non ha mai ufficializzato parere alcuno al riguardo (salvo che ciò sia sfuggito a chi scrive), ma vi sono alcuni indizi, confermati informalmente anche dal mondo delle imprese, secondo i quali il requisito professionale del procuratore dell’agente ritenuto bastevole sarebbe quello previsto per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione E del RUI.

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