di Michele Specchiulli

La Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 9451/2016 é tornata ad occuparsi dell’Irap dei professionisti e piccoli imprenditori esonerandoli dal pagamento dell’imposta se dovessero avere alle proprie dipendenze un solo collaboratore.

Ricordiamo che già nel 2009 la Corte di Cassazione a sezioni unite era intervenuta con le sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 con le quali aveva esteso la possibilità dell’esonero dall’Irap anche gli agenti di commercio e promotori finanziari privi di autonoma organizzazione. La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 si era adeguata all’orientamento della Suprema Corte riconoscendo  l’allargamento dell’esonero alle attività ausiliare dell’impresa di cui all’art. 2195 del C.C. (nella cui definizione rientrano gli agenti di commercio e i promotori finanziari).

Analizzando il contenuto della sentenza, essa torna di nuovo sul presupposto che fa scattare l’obbligo di versamento dell’Irap: la tanto discussa “autonoma organizzazione” che, secondo il mutato orientamento della Cassazione, ricorre quando:

– il contribuente sia egli stesso responsabile dell’organizzazione (a prescindere dalla forma) e non sia, invece, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superiore a un solo collaboratore con mansioni di segretaria o mansioni esecutive.
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