Pagina a cura DI LUCIANO DE ANGELIS

Le polizze vita e i versamenti nei fondi pensione possono rappresentare uno strumento di difesa del debitore nei confronti dei propri creditori, anche a seguito del fallimento dello stesso. Queste, tuttavia, devono rispettare due specifi che condizioni: 1) devono assolvere a reali fi nalità di tipo previdenziale; 2) non devono essere oggetto di riscatto anticipato. In altri termini, il diritto di impignorabilità e non sequestrabilità dei versamenti in polizze vita (o in fondi pensione) risulta inviolabile, ma solo se dietro alle polizze c’è una chiara fi nalità previdenziale e non quella di eludere indebitamente i creditori. È quanto risulta dalla più recente giurisprudenza intervenuta sul tema a proposito di uno degli istituti riconosciuto dal codice (insieme al fondo patrimoniale e ai vincoli di destinazione) in merito alla limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 c.c.). La tutela assicurativa protegge dai creditori. Il nostro codice stabilisce la non sottoponibilità ad azioni esecutive o pignorabilità (ex art. 2490 e segg. c.p.c) e la non assoggettabilità a misure cautelari cioè a sequestro conservativo o giudiziale (artt. 669-bis e 700 c.p.c.) delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al benefi ciario, nelle quali si considerano ricompresi il capitale o la rendita che formano oggetto della prestazione assicurativa. In altri termini, nessun creditore (fi sco compreso) di colui che ha stipulato la polizza (contraente) e dell’eventuale soggetto (eventualmente diverso dal benefi ciario) a cui favore la polizza è stipulata potrà aggredire i premi (o il premio unico) versato a una compagnia o una banca e le eventuali rendite che detti versamenti abbiano ingenerato. Due aspetti appaiono sul tema da evidenziare. Il primo è che il divieto di azioni esecutive o cautelari è destinato a operare esclusivamente nel tempo in cui le «somme» si trovino presso l’assicuratore Infatti, il denaro percepito dall’avente diritto al termine del contratto (o a titolo di anticipo) si confonderà col suo patrimonio e quindi le somme versate dalla compagnia, al pari dei beni con esse comprati, risultano normalmente aggredibili (Cass. 3/12/1988 n. 6548). Il secondo riguarda l’inopponibilità dell’art. 1923 c.c. a eventuali misure di sequestro preventivo. La norma in commento, infatti, secondo la Cassazione, attiene esclusivamente alla defi nizione della garanzia patrimoniale a e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo (Cass. 2 maggio 2007 n. 16658). Va poi evidenziato che un regime analogo a quello proprio delle polizze vita vale per i versamenti ai «Fondi pensione». A riguardo, va ricordato che ai sensi dlgs 252/2005 (art. 11, comma 7, lett. b) e c)) i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto, totale e parziale o di anticipazione non vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. La tutela vale anche nel fallimento. La tutela della polizza vita vale anche a fronte di un fallimento del contraente o del benefi ciario. L’art. 46, comma 5, della legge fallimentare (sopravvissuto alla riforma) prevede infatti che «Non sono compresi nel fallimento … le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge». Sul tema è intervenuta qualche anno fa la Cassazione, sezioni unite (Cass. 31 marzo 2008 n. 8271) mettendo fi ne a una serie di dispute giurisprudenziali. In essa si afferma che: «In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del benefi ciario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore, al pari di quanto previsto per «le somme dovute» di regola impignorabili secondo l’art. 1923 del codice civile, può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, primo comma n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento». L’interpretazione estensiva dell’art. 1923, c.c., che non consente al curatore di agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto della polizza è determinato, si legge in motivazione alla sentenza, dal valore «costituzionalmente garantito della previdenza», a cui le polizze in commento sono fi nalizzate. In ogni caso, anche in ottica fallimentare vale quanto sopra evidenziato. La aggredibilità riguarda le somme detenute dall’assicuratore mentre quelle ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell’assicurato o di chi risulti legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confl uire nel fallimento (Cass. 26 giugno 200 n. 8676). La revocatoria. Il secondo comma dell’art. 1923 c.c. fa salve (esclusivamente in relazione ai premi pagati) la possibilità di ricorrere alla azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) in merito agli atti compiuti dal creditore in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla riduzione delle donazioni. Ne deriva che i premi pagati dall’assicurato non sono esenti da pignoramento e sequestro conservativo qualora il creditore procedente riesca a dimostrare che: la polizza sia stata sottoscritta pregiudicando le ragioni dei creditori e il creditore leso sia riuscito a dare la prova di tutti i presupposti dell’azione revocatoria. Essi sono: (1) Esistenza di un valido rapporto di credito; (2) Atto di disposizione inter vivos posto in essere dal debitore; (3) «Eventus Damni»: l’atto di disposizione del debitore deve essere idoneo a produrre un pregiudizio concreto alle ragioni creditorie; (4) «Consilium Fraudiis»: consapevolezza (la prova più diffi cile) da parte del terzo contraente (nel caso delle polizze vita: la compagnia di assicurazione) del pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione del debitore. Ricordiamo che la revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data del contratto. Le difficoltà si acuiscono nell’ambito della revocatoria fallimentare. Qui il novellato art. 67, comma 2 della legge fallimentare prevede, infatti, che per gli atti «normali» a titolo oneroso la revocatoria sia ammessa a condizione che il curatore provi che l’altra parte (ancora la compagnia) conosca lo stato di insolvenza del debitore, entro il termine (brevissimo) di sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. © Riproduzione riservata