Di Sonia Lazzini

POSSIBILE CHE LA NUOVA GARANZIA PER LA RISOLUZIONE (ART 104 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI) PER IL CONTRANTE GENERALE SI SIA TRASFORMATA IN UNA GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE?

IL GARANTE SI FA “STAZIONE APPALTANTE”?
Come noto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale ovvero il 19 aprile 2016
All’articolo 216 è previsto che:

“Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

ATTENZIONE: LA VERSIONE DEL TESTO CHE E’ CIRCOLATA SUBITO DOPO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15 APRILE 2016 NON E’ LA STESSA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 19 APRILE 2016!

C’è una sorpresina (sic!) per quanto concerne alcune clausole particolari della garanzia di cui all’articolo 104 in caso di affidamento a Contraente Generale.

Ricordiamoci che la nuova garanzia è obbligatoria in caso di Contraente Generale mentre sarà la Stazione appaltante a decidere negli altri casi:

Infatti così recita la disposizione:

Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata “garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata “garanzia per la risoluzione”.

Tra le sorprendenti novità dell’ultima ora vi è appunto i comm1 17 e 18 dell’articolo 194 (Affidamento a contraente generale) che TRASFORMANO IL GARANTE IN STAZIONE APPALTANTE.

Per saperne di più leggi qui.

Ovviamente ne parleremo nei workshop a Padova, Roma e Milano.