Ai sensi dell’art. 31 comma 3° del d.lgs. n. 58 del 1998, l’intermediario finanziario abilitato è corresponsabile dell’illecito compiuto in danno di terzi dal suo promotore che lo abbia commesso in tale veste, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari.

Cassazione civile sez. III, 18/12/2015 n. 25442