di Lucio Berno

Ma quante volte ci siamo  chiesti, peraltro senza riuscire a darci la risposta, se la patente di guida può essere utilizzata come documento di riconoscimento?

E Dove si dovrebbe trovare la risposta esaustiva?  Nell’art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Comunque, sembrerebbe proprio di si, sia che ci tratti del vecchio documento cartaceo sia che si tratti del nuovo documento plastificato. Essi, infatti, contengono tutti i requisiti prescritti dall’art. 292 del r.d. 6.5.1940 n. 635 e dal Dpr n. 445 del 28.12.2000 secondo cui “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato“.

Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento

  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

    2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.(R)

    3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)