L’IVASS ha pubblicato il Provvedimento N. 43 del 4 marzo 2016 recante modifiche ed integrazioni al provvedimento Ivass n. 18 del 5 agosto 2014.

Il Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 ha individuato il “criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto”.

L’applicazione del citato criterio ha messo in luce la necessità di modificare alcune disposizioni del Provvedimento n.18 in relazione alla tempistica di calcolo del processo. E’ stato inoltre rivisto e razionalizzato l’insieme delle informazioni richieste alle imprese utilizzando come piattaforma di trasmissione il sistema Infostat della Banca d’Italia.

In particolare, per quanto concerne la tempistica del calcolo, la determinazione delle compensazioni viene posticipata al 31 marzo dell’esercizio successivo al fine di ottenere una misura più rappresentativa dei flussi dell’esercizio di riferimento. Conseguentemente è stato rivisto il periodo temporale sul quale sono calcolati gli importi minimi e massimi dei pagamenti considerati per il calcolo degli incentivi, allineandolo, anch’esso, all’esercizio di riferimento (in precedenza il periodo fissato era 1° novembre / 31 ottobre).

L’art. 1 reca tutte le modifiche apportate al provvedimento n. 18.

L’art. 2 sostituisce l’allegato 1 (Nota metodologica) dello stesso provvedimento.

L’art. 3 stabilisce l’entrata in vigore delle disposizioni modificative.

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