di Antonio Ciccia Messina 

 

Addio alla patente di guida anche per le condanne per lesioni colpose gravi da sinistro stradale. La licenza può essere subito sospesa e, dopo la condanna o il patteggiamento, viene subito revocata e non si può chiederne una nuova per almeno cinque anni.

La legge sull’omicidio stradale mostra il pugno duro soprattutto sul piano delle sanzioni accessorie, parificando lesioni e omicidio stradale nella versione base, e senza distinguere ipotesi di colpa al 100% del conducente da quelle in cui ci sono concause. Con dubbi fondati sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza.

Anche quando si scansa la pena fruendo del beneficio della sospensione condizionale, non si evitano le conseguenze negative relative all’abilitazione alla guida.

Così la patente salta anche per una manovra imprudente che ha causato una lesione personale (grave o gravissima) magari con concorso di colpa del danneggiato.

La conseguenza inibitoria del nuovo reato non è nemmeno impugnabile, in quanto la legge la dispone come attività vincolata, senza alcuna valutazione caso per caso e, quindi, senza alcuna possibilità di distinguere le ipotesi più lievi.

Ma vediamo di analizzare la questione.

La legge, approvata in via definitiva dal senato il 2 marzo 2016, introduce due reati, quello di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

La risposta dello stato è più dura sia su un piano del livello di pena, sia a riguardo dell’arresto sia a riguardo del trattamento sanzionatorio accessorio.

Anzi proprio quest’ultimo va attentamente studiato, perché costituisce il deterrente più incisivo.

In particolare si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Questa sanzione scatta anche per le lesioni colpose gravi o gravissime.

Va notato che qualsiasi inosservanza del codice della strada può costituire la base della imputazione di una condotta colposa e che le lesioni sono già gravi quando causano una malattia di più di 40 giorni (oltre a ipotesi descritte all’articolo 583 del codice penale).

Se capita, e statisticamente può capitare, un’imprudenza o un’imperizia alla guida con la conseguenza della lesione grave o gravissima, scatta la denuncia (senza bisogno di querela). A questo punto se la «responsabilità è evidente» il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente. Si noti l’amplissima discrezionalità, poiché la norma non chiarisce il presupposto dell’evidenza. Se, poi, si subisce la condanna o anche se si patteggia la condanna, scatta come conseguenza vincolata la revoca della patente e l’impossibilità di chiederne una nuova prima di almeno cinque anni.

Tra l’altro l’inibitoria scatta in misura uguale per l’omicidio stradale base e per le lesioni stradali gravi e gravissime e per queste ultime sia per le ipotesi di colpa esclusiva sia di colpa parziale del conducente. C’è, quindi, da chiedersi se la parificazione della sanzione accessoria e della conseguente inibitoria ex lege a conseguire la nuova patente risponda al principio costituzionale di uguaglianza, considerata anche l’incidenza che la disponibilità della patente ha per la vita e anche per l’attività lavorativa.

 
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