di Enrico Santi  

 

Passo indietro per l’installazione della scatola nera sui veicoli. Via libera al noleggio con conducente per i risciò. Sono queste le due principali novità in materia stradale previste dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 che converte con modificazioni il decreto legge «Destinazione Italia» n. 145 del 23 dicembre 2013.

Il comma 2 del nuovo art. 13-bis introdotto dalle legge di conversione n. 9/2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 e in vigore dal 22 febbraio 2014) modifica l’art. art. 85, comma 2, del codice della strada, aggiungendo i velocipedi all’elenco di veicoli che possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. In pratica si tratta di un via libera al servizio di ncc svolto su tricicli a pedali. Riguardo a tale aspetto, già la legge di riforma n. 120 del 29 luglio 2010 aveva modificato il secondo comma dell’art. 85 cds, inserendo i tricicli fra i veicoli utilizzabili per il noleggio con conducente. Tuttavia, si trattava propriamente soltanto dei tricicli a motore, come risulta chiaro anche dai lavori parlamentari relativi alla legge di riforma stradale. Ora, con la legge di conversione del decreto legge n. 145/2013 viene espressamente consentito il servizio di ncc con velocipedi e, dunque, anche con tricicli a pedali. Un’altra importante novità introdotta dalla legge di conversione n. 9/2014 è la soppressione dell’art. 8 sulla scatola nera dei veicoli. Le disposizioni soppresse prevedevano una riduzione significativa del premio per l’assicurato che avrebbe acconsentito all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sarebbero stati a carico dell’impresa. Inoltre, in caso di sinistro, le risultanze del dispositivo avrebbero formato piena prova nei procedimenti civili. La legge di conversione n. 9/2014 ha cancellato d’un tratto queste norme finalizzate a contenere i costi dell’assicurazione rc auto; e la soppressione colpisce anche le norme sul risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, sul divieto di cessione del diritto al risarcimento e sulle prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Infine, la legge di conversione modifica nuovamente le disposizioni sulla circolazione stradale dei carrelli. Il decreto legge n. 145/2013 aveva modificato, a far data dal 24 dicembre 2013, l’art. 114 del codice della strada, aggiungendo il comma 2-bis, con lo scopo di consentire la circolazione su strada per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a carico, dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), Cds, previa adozione di un decreto ministeriale ad hoc.

Ora la legge di conversione sopprime l’art. 13, comma 12, del decreto legge, ma ne fa confluire integralmente il contenuto nell’art. 13-bis, comma 1, aggiungendo soltanto l’espressa previsione che il decreto ministeriale disciplinante la circolazione dei carrelli deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Al riguardo, però occorre evidenziare che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già stato adottato il 14 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2014.

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