Stazioni appaltanti e gare, nuovi modelli dell’Anac
False dichiarazioni in sede di gara da segnalare all’Anac con nuovi modelli messi a punto dall’Autorità. È quanto si chiede alle stazioni appaltanti a valle del comunicato dell’Authority del 21 dicembre 2016, reso noto in questi giorni e che modifica i modelli di segnalazione da utilizzare anche ai fini dell’esercizio del successivo potere sanzionatorio. Si tratta dei modelli che concernono l’esistenza delle cause di esclusione degli operatori economici partecipanti a gare di appalto o concessione ma nei cui confronti sussistono cause di esclusione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 80 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

I modelli servono anche per le notizie e le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico dell’Anac. In passato l’Autorità aveva messo a disposizione a fine 2013 (18 dicembre) tre modelli (da oggi abrogati) per le comunicazioni delle cause di esclusione o per l’applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del dlgs 163/2006 che prevedeva il sorteggio obbligatorio del 10% dei concorrenti rispetto ai quali controllare la veridicità delle dichiarazioni (assieme ai primi due classificati).

Con l’entrata in vigore del nuovo codice si è quindi reso necessario procedere all’adeguamento anche perché la nuova norma di riferimento ha modificato i contenuti dell’ex articolo 38 del codice De Lise. I modelli sono sempre funzionali all’esercizio del potere sanzionatorio dal momento che l’art. 213, comma 13, secondo periodo del decreto 50/2016 ha confermato all’Autorità il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione.

I nuovi modelli adeguano i precedenti al contenuto dell’articolo 80, ma ancora fanno riferimento alle norme regolamentari del dpr 2017/2010. Nel comunicato si chiarisce che comunque, ancorché l’articolo 48 del codice del 2006 sia stato abrogato «resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, dlgs n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall’art. 71, comma 1, del dpr n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante».

L’Anac avverte che, in caso di esito negativo del controllo, le conseguenze (falsa dichiarazione) sono previste nel nuovo articolo 80 comma 12 del dlgs 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante deve effettuare la segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. La falsa dichiarazione comporta, peraltro, anche l’applicazione di una sanzione di carattere pecuniario, come previsto dall’articolo 213, comma 13, del decreto 50, da un minimo di 500 a un massimo di 50 mila euro. Le segnalazioni andranno inviate all’Anac alla casella di posta certificata (o per fax) utilizzando tre modelli (A, B e C) relativi ai requisiti di ordine generale, a quelli specifici e a quelli per la qualificazione Soa.

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