di Michele Specchiulli

L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia, ha dato risposta ad un interpello n. 904-1532/2016 riguardante gli aspetti fiscali di una polizza assicurativa per coprire prestazioni di assistenza sanitaria. Nello specifico l’interpellante ha chiesto se una copertura assicurativa di assistenza sanitaria offerta, alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, potesse godere del regime di esclusione fiscale quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

Prima di evidenziare la risposta dell’Agenzia delle Entrate, si vuole segnalare una vecchia circolare dell’Amministrazione Finanziaria, la n. 326 del 23/12/1997, la quale al punto 2.1 fa una precisa elencazione di quali siano le somme e valori che sono soggette ad imposizione in quanto riconducibili al rapporto di lavoro. Tra questi elenca i premi, pagati dal datore di lavoro, per assicurazioni:

  • sanitarie
  • sulla vita
  • sugli infortuni extra-professionali

E’ indubbiamente una situazione di penalizzazione fiscale che, nell’ambito del Welfare aziendale, ricoprano le polizze sopra elencate.

Tuttavia la  Legge di Bilancio, definitivamente approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016, ha introdotto sostanziali novità relativamente alla redditualità del lavoratore dipendente, in particolare su aspetti concernenti i sistemi di welfare aziendale e flexible benefit. Infatti la Legge di Bilancio, al comma 161, articolo 1, ha introdotto la lettera f-quater) al comma 2, articolo 51, Tuir, nella quale vengono considerati esenti anche i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana come individuate dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Tornando alla polizza sanitaria oggetto dell’interpello, essa prevede per i beneficiari e i loro familiari esclusivamente prestazioni di servizi da parte di strutture sanitarie convenzionate senza alcun risarcimento e/o rimborsi di spese per prestazioni. In sostanza i dipendenti si avvalgono di strutture convenzionate con la Compagnia assicurativa. Quindi, secondo il parere dell’interpellante, al fine di godere delle agevolazioni fiscali (non assoggettabilità a tassazione in capo al dipendente del premio pagato dal datore di lavoro) non é necessario l’interevento di una cassa avente esclusivamente fine assistenziale ma la sottoscrizione di specifiche polizze di assistenza sanitaria in forma diretta.

Non é stata di questo parere l’Agenzia delle Entrate affermando che in questo caso risulta inapplicabile il regime di esclusione da tassazione sul reddito di lavoro dipendente. Infatti, secondo l’Agenzia, i premi assicurativi sono posti a carico del datore di lavoro ed i dipendenti coinvolti dal rapporto assicurativo non sono contraenti  ma terzi assicurati, motivo per il quale il premio pagato dal datore di lavoro in nome e per conto di ciascun dipendente-assicurato costituisce reddito tassabile quale “benefit” percepito in relazione al rapporto di lavoro (così come evidenziato dalla circolare n. 326 sopra riportata)} else {