di Cinzia De Stefanis

Polizze vita dormienti, in arrivo nuovi rimborsi per i beneficiari. Dal 1° marzo al 30 aprile 2017 è possibile presentare alla Consap la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti perché trascorsi più di due anni dalla morte dell’assicurato. E’ con il quinto avviso Consap che è stata riaperta la finestra per la presentazione polizze dormienti. Le risorse attualmente disponibili solo pari a euro 17.879.798,74. La richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti può essere effettuata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

– evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

– prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2011;

– rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al fondo rapporti dormienti;

– non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei quattro avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

La domanda può essere presentata o mediante raccomandata a.r. a Consap Spa – gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198, Roma o con plico a mano all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap) o infine per posta elettronica certificata al indirizzo consap@pec.consap.it. Saranno istruite solamente le domande inoltrate dal 1° marzo 2017 ed entro il 30 aprile 2017, purché pervengano comunque entro l’11 maggio 2017. Le domande che dovessero pervenire oltre l’11 maggio 2017, pur se spedite entro il 30 aprile, saranno ritenute irricevibili. Dovrà essere inviata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso. In fase di presentazione della domanda dovrà essere fornito l’Iban sul quale saranno bonificati gli importi riconosciuti in caso di accoglimento della domanda. L’Iban deve essere intestato all’avente diritto (o agli aventi diritto) al rimborso.
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