Assieme ai temi che riguardano l’investimento dei risparmi, è necessario in molti casi anche guardare al valore rappresentato dal capitale umano sia a livello personale e professionale, sia patrimoniale, con le conseguenti ricadute sul nucleo famigliare. «A tal fine, un’attenzione particolare meritano alcune formule assicurative in grado, appunto, di realizzare questi obiettivi, quali quelle dirette a fornire coperture in caso di invalidità permanente (da infortunio e malattia, ndr) o quelle per il caso morte», spiega Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista dello studio Lenzi e Associati. Queste ultime sono polizze dirette a tutelare il capofamiglia
garantendo i beneficiari per far fronte ad esigenze finanziarie come il mantenimento agli studi dei figli o del regime di vita per il coniuge
superstite o il pagamento delle imposte successione soprattutto nei casi in cui si superino i valori di franchigia. «Non è possibile prestare coperture caso morte a vita intera», spiega Lenzi. L’età minima per stipulare una temporanea caso morte è di anni 18 e la massima di 65 anni (tranne casi particolari che estendono l’attivazione a 75 anni ma con massimali assai limitati) con la possibilità di rimanere assicurati fino a 75/80 anni, e ciò dipende dalla politica adottata delle singole compa-
gnie. «Esistono polizze a vita intera stipulate prevalentemente per una forma risparmio o investimento, anche a beneficio di terzi designati
in polizza, che possono essere sottoscritte sia a premio annuo ricorrente che a premio unico, a seconda del fine che ci si prefigge», prosegue
Lenzi. Solitamente le polizze a premio ricorrente si stipulano per finalità di risparmio e prevedono l’accantonamento di una somma
annua, anche non elevata, di solito con premio minimo di 1.200 euro, per una durata prestabilita e a scadenza, o prima, permettono
il riscatto di un capitale o il riconoscimento di una rendita. Le polizze a premio unico, invece, hanno finalità di investimento: viene versata
un’unica rata di un importo medio-alto in unica soluzione e si chiede il riscatto quando lo si ritiene più opportuno. Per entrambe le forme
vi sono compagnie che danno la possibilità di effettuare, in corso di durata, versamenti aggiuntivi in premi unici o riscatti parziali in
caso di necessità. «Le temporanee caso morte non comportano l’obbligo di visita medica solo nel caso in cui il capitale da assicurare
sia modesto (varia, in genere, da 150 mila a 250 mila euro, a seconda dell’età e della compagnia, ndr), non si superi il limite di età
posto dalla compagnia quale esenzione per gli accertamenti sanitari e se il questionario informativo compilato e sottoscritto dal clien-
te sia integro, ovvero non riporti la descrizione di patologie preesistenti», prosegue Lenzi, «se queste, invece, sono esistenti vanno riportate e
l’assicurazione ha valore se la compagnia accetta il rischio o non vengano indicati dati di pressione alterati, consuetudine a farmaci o alterazione dei valori del peso o altezza». I limiti di età e i capitali prestabiliti senza visita medica possono variare da compagnia a compagnia. Vi sono alcuni punti normativi che prevedono l’obbligo di comunicare in corso di contratto variazioni che possono modificare il rischio, per esempio il cambio attività con una
più rischiosa, la modifica delle attività sportive con l’inserimento di quelle ad alto rischio, il passaggio da non fumatore a fumatore e vi-
ceversa. «Rispettati tutti i termini, dichiarate correttamente le informazioni sul questionario anamnestico e valutate le esclusioni previste
dalla polizza, non ci sono motivi per cui una compagnia possa rifiutare l’indennizzo ai beneficiari», conclude Lenzi.
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