L’espresso rifiuto di sottoporsi ai prelievi legittimamente richiesti dalla Polizia Giudiziaria paralizza la procedura di esecuzione di detti prelievi, ma non esime il conducente dal rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 7° (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e da quello di cui all’art. 187, comma 8° (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), del d.lgs. n. 285 del 1992.

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2017 n. 4236