La questione controversa concerne l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo disposte a seguito di violazioni del codice della strada.

Nel caso di specie risulta impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell’art. 193 del Codice della strada il quale prevede che, in caso di guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, alla contestazione dell’infrazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1°, e art. 19, comma 1°, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.

Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l’opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, che, al comma quarto, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle “sanzioni accessorie”.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 30 gennaio 2017 n. 2221