A seguito dell’entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41, e quindi a decorrere dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, tra gli altri, l’art. 589-bis cod. pen., in virtù del quale, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma secondo, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni e, inoltre, Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

La formulazione della novella del 2016 ha, evidentemente, ricondotto le ipotesi aggravate al momento della guida, individuando esplicitamente, come agente, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore; ciò, a differenza delle ipotesi-base (artt. 589-bis, comma primo, e 590-bis, comma primo, cod. pen., per le quali destinatario del precetto è chiunque cagioni per colpa (…) con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale….).

In altri termini le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al conducente di un veicolo a motore e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza.

In caso di applicazione della nuova legge citata, lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l’esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell’art. 589-bis cod. pen. successivi al primo quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 18 gennaio 2017 n. 2403